{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-61_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120038&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7d2429ffb1450b805014e87f6d513cb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foro in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:35", "Checksum": "eea61bc9a70fadaaf3713ea4e476100c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61\nRegesto:\nForo in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero\n\n\n3. In concreto, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale l'azione di disconoscimento del debito promossa da RE 1 poiché “le azioni relative ai sequestri devono essere intentate nel luogo in cui si trovano i beni (art. 271 LEF); rispettivamente l'azione di disconoscimento di debito al giudice dell'esecuzione (art. 83 LEF) che nel nostro caso va inteso come giudice di prime cure che risulta essere [quello] della Giudicatura di Pace di Sessa; la parte Istante risulta domiciliata in __________ e a __________ risulta invece avere unicamente un recapito postale”.\n4. La reclamante censura tale conclusione sostenendo di avere eletto domicilio a __________, presso il proprio patrocinatore, sicché il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest è territorialmente competente per giudicare l'azione di disconoscimento di debito da lei promossa. A suo dire, il primo giudice “ha confuso la procedura esecutiva del sequestro intentata al foro del sequestro (luogo di situazione del bene sequestrato) con la procedura ordinaria di disconoscimento di debito (foro: domicilio del debitore), ed è quindi incorso in un'applicazione errata del diritto”. Essa contesta inoltre che a __________ abbia soltanto un recapito postale, ma “trattasi di un domicilio speciale riconosciuto come tale anche dalla creditrice. Prova ne è che la creditrice non lo [il precetto esecutivo] ha fatto notificare in __________ bensì a __________.”\n5. L'art. 83 cpv. 2 LEF dispone che l'escusso può, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione (articoli da 46 a 52 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 19 ad art. 83). Il foro dell'azione di disconoscimento del debito è di natura dispositiva e le parti possono prevederne un altro rispetto a quello prescritto dall'art. 83 cpv. 2 LEF (DTF 87 III 26/27 consid. 2; CCC, sentenza inc. 16.2009.49 del 14 dicembre 2009, consid. 1; II CCA, sentenza inc. 12.2002.104 del 14 febbraio 2003, consid. 6; Rep. 1986 pag. 289; KuKo zum SchKG, Vock, n. 7 ad art. 83; Schmidt in: op. cit., n. 20 ad art. 83; D. Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 35 ad art. 83). Qualora l'azione sia respinta per incompetenza del giudice adito, l'escusso beneficia di un termine supplementare di venti giorni per promuovere l'azione (art. 63 cpv. 3 CPC; Schmidt in: op. cit., n. 17 ad art. 83).\n6. In concreto, è pacifico che le parti non abbiano pattuito contrattualmente un foro. Per RE 1 il foro è quello speciale di __________ sulla base dell'art. 50 cpv. 2 LEF. CO 1 ritiene invece che “il Giudice dell'esecuzione è il Giudice di Pace di Sessa” sulla base dell'art. 52 LEF.\na) Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio (foro esecutivo ordinario). In virtù di tale norma e del principio della territorialità, il debitore all'estero non può di principio essere escusso in Svizzera (Stoffel/ Chabloz, Voies d'exécution, Berna 2010, n. 13 pag. 86). Alle condizioni previste dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, quando il debitore non dimori in Svizzera, il creditore ha tuttavia la possibilità di chiedere al giudice del luogo in cui si trovano i beni del debitore (art. 272 cpv. 1 LEF) il sequestro di quest'ultimi. Nonostante il tenore letterale di tale norma, la dottrina quasi unanime ritiene che l'assenza di dimora in Svizzera sia da intendere come l'inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale (CEF, sentenza inc. 14.2001.52 del 29 luglio 2002, consid. 3 con riferimenti). In particolare, il sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non può essere accordato nei casi previsti dall'art. 50 LEF, ovvero se il debitore possiede in Svizzera un'azienda (cpv. 1) oppure se ha eletto un domicilio speciale per l'esecuzione di una determinata obbligazione (Rep. 1996 pag. 299; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, op. cit., n. 24 ad art. 52 e n. 64 ad art. 271).\nb) Ora, il foro esecutivo speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF costituisce la sola eccezione alla regola secondo cui le parti non possono determinare un foro dell'esecuzione a loro piacimento. L'elezione deve riferirsi a una o a delle obbligazioni specifiche nei confronti di un determinato creditore. È quindi necessario un accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale. In particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze particolari dalle quali si possa dedurre, conformemente al principio della buona fede, un accordo tra le parti circa la designazione di un foro esecutivo in Svizzera per un determinato obbligo. L'onere della prova dell'esistenza di un simile accordo spetta a chi se ne prevale (CEF, sentenza inc.15.2005.81 del 22 luglio 2005, consid. 1.1 con riferimenti)."}