{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-61_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120038&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7d2429ffb1450b805014e87f6d513cb7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foro in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:35", "Checksum": "eea61bc9a70fadaaf3713ea4e476100c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.61\nRegesto:\nForo in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2012 presentato da\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 9 novembre 2010 CO 1 ha concluso con RE 1 un contratto di fornitura e posa di sanitari, mobili e piastrelle per il rifacimento del bagno dell'abitazione posta sulla particella n. __________ RFD di __________ per un costo di fr. 28 000.–. La committente ha solo parzialmente onorato le prestazione della CO 1 lamentando, in particolare, diversi difetti.\nB. Con istanza 22 giugno 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il sequestro della particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 14 555.75 oltre interessi. Il 24 giugno 2011 il Pretore ha adottato il provvedimento richiesto. RE 1 ha interposto, il 2 gennaio 2012, opposizione al citato sequestro. Statuendo il 16 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione e confermato il sequestro per fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011.\nC. L'11 settembre 2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per il pagamento di fr. 14 555.75 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito “Fatture non pagate. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito dalla CO 1, con decisione del 23 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Sessa ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE limitatamente all'importo di fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011 e fr. 73.– di spese esecutive. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 30.– a titolo di indennità.\nD. Il 15 novembre 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendo che venga “disconosciuto il debito di fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011 e spese nella misura di fr. 1336.– e constatato, a fronte del contratto concluso il 9.11.11, un debito di fr. 1061.10 nei confronti di CO 1”. Con decisione 27 novembre 2012 il citato Giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'azione per incompetenza territoriale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 40.– a carico dell'istante.\nE. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2012 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di ammettere la competenza del giudice adito e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 novembre 2012, di modo che il reclamo, introdotto il 7 dicembre 2012 (attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii)."}