che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: