Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321); che per quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino; che il tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente non può quindi pretendere di usare tale idioma nei rapporti con le autorità; che in definitiva il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;