2.1 et 2.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che in concreto il contenuto degli scritti 12 settembre e 2 ottobre 2012 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo; che, infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il reclamante si limita a rimproverare all'istante di non essersi attenuta al limite di credito allo stesso concesso; che, per altro, tale motivazione รจ irricevibile in questa sede, l'art. 326 cpv.