che con scritti del 12 settembre e 2 ottobre 2012, indirizzati alla Giudicatura di pace, RE 1 lamentando l'utilizzo della lingua italiana a lui sconosciuta, contesta la pretesa dell'attrice rilevando come questa avesse acconsentito al superamento del limite di spesa pattuito; che gli scritti, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale reclamo, non sono stati oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv.