che l'esito della decisione, indipendente dalle motivazioni della reclamante, giustifica la rinuncia a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione al Giudice di pace del circolo del Gambarogno.