a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che, in concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza senza indicare, nemmeno sommariamente, per quale motivo egli ha ritenuto fondata la pretesa dell'istante; che al fine di garantire il diritto di essere sentite delle parti il giudice deve perlomeno indicare i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro e porre l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 134 I 88 consid. 4.1; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 238 pag. 1055);