285.–; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Il dispositivo n. 2 della sentenza 12 novembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullato e così riformato: