Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411); che in concreto con il suo scritto 20 novembre 2012 la reclamante si limita a indicare i motivi per i quali non ha saldato la fattura contestata ritenendola eccessiva; che tale argomentazione, peraltro proposta per la prima volta con il reclamo e quindi irricevibile ai sensi del menzionato art. 326 cpv. 1 CPC, non concretizza nessuna censura nei confronti dell'operato del primo giudice;