1470.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE; che con scritto 20 novembre 2012 RE 1 si è rivolta a questa Camera chiedendo “che la fattura della ditta CO 1 venga modificata“; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);