{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-58_2012-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113267&nX40_KEY=4921771&nTrefferzeile=6&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85906656d2a3793de300fb97193ad172"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:52", "Checksum": "47930e37d9a84f1a809833fe959017ac", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.12.2012 16.2012.58\nRegesto:\nContratto d'appalto - ricevibilità del reclamo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo del 23 novembre 2012 presentato dalla\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 12 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa CM.2012.41 (contratto d'appalto) promossa con istanza 16 ottobre 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che rivoltasi al CO 1 per la sostituzione di uno specchietto retrovisore su un' auto di sua proprietà, la ditta RE 1 non ha pagato la relativa fattura emessa dal garagista il 26 novembre 2009 di fr. 1470.15;\nche il 23 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio al quale l'escussa ha interposto opposizione;\nche il 16 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Balerna chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1470.15 oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009, fr. 285.– a titolo di risarcimento danni e rigettare l'opposizione al citato precetto esecutivo;\nche all'udienza del 12 novembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice unica comparente, ha confermato le sue domande;\nche statuendo quel medesimo giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 1470.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE;\nche con scritto 20 novembre 2012 RE 1 si è rivolta a questa Camera chiedendo “che la fattura della ditta CO 1 venga modificata“;\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);\nche secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411);\nche in concreto con il suo scritto 20 novembre 2012 la reclamante si limita a indicare i motivi per i quali non ha saldato la fattura contestata ritenendola eccessiva;\nche tale argomentazione, peraltro proposta per la prima volta con il reclamo e quindi irricevibile ai sensi del menzionato art. 326 cpv. 1 CPC, non concretizza nessuna censura nei confronti dell'operato del primo giudice;\nche quindi, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei confronti della decisione del giudice di pace con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione del diritto, il primo giudice avendo riconosciuto la pretesa di parte attrice sulla base della documentazione agli atti rimasta incontestata dalla convenuta, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;\nche, tuttavia, avendo il primo giudice correttamente condannato la convenuta al solo pagamento della fattura di fr. 1470.15 (solo credito comprovato) oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009 e spese esecutive di fr. 81.75, si impone una rettifica d'ufficio del dispositivo n. 2 nel quale il primo giudice ha erroneamente concesso il rigetto dell'opposizione anche per l'importo non riconosciuto di fr. 285.–;\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Il reclamo è irricevibile.\n2. Il dispositivo n. 2 della sentenza 12 novembre 2012 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullato e così riformato:\nÈ rigettata in via definitiva, limitatamente a fr. 1470.15 oltre interessi del 5% dal 26 dicembre 2009, l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio.\n3. Non si prelevano spese giudiziarie.\n4. Notificazione a:\n|\n|\n– ; – .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}