Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag. 1411); che in concreto nel loro scritto del 23 novembre 2012 i reclamanti si limitano a giustificare il loro stato di mora con le difficoltà finanziarie nelle quali si sono venuti a trovare per cause a loro non imputabili, ma tali argomentazioni non bastano per concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice; che infatti, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa la presenza di una valida disdetta per mora, mai contestata dai convenuti, questi ribadiscono il carattere temporaneo delle loro difficoltà finanziare;