che con reclamo 23 novembre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che il memoriale non è stato oggetto di notificazione; e considerando in diritto: che il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 4318.40, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG); che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);