che all'udienza del 15 novembre 2012, indetta la discussione, i convenuti, pur non contestando “di essere in ritardo nel pagamento di diversi canoni di locazione“, hanno proposto di respingere l'istanza rilevando come la riduzione della rendita di invalidità percepita da uno di loro, impugnata davanti al competente tribunale, era all'origine delle loro difficoltà finanziarie; che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto, accertata la validità della disdetta per mora notificata ai conduttori, ha accolto l'istanza e ha ordinato l'espulsione dei conduttori dal 1° gennaio 2013;