Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili. 3. Notificazione a: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.