Neppure questa contestazione è però atta a inficiare la decisione del Pretore aggiunto, ma anzi, con questa censura il reclamante, confermando l'assenza di un accordo vincolante che prevedesse che il prezzo degli pneumatici fosse incluso nel costo dell'intervento di ripristino dell'automobile, ammette che l'importo chiesto per le gomme è dovuto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.