Egli ha precisato che “da un lato, l'istruttoria non ha fatto emergere alcun elemento atto ad avallare la circostanza (l'unico, isolato accenno in tal senso essendo stato quello della madre, L__________, in sede testimoniale, insufficiente tuttavia per la sua unicità unita allo stretto legame di parentela con il convenuto). Dall'altro perché mal si comprende come la fattura di riparazione (doc. D) potesse in qualche modo comprendere anche l'importo in questione, se nel suo ammontare (fr. 16 990.30) essa coincide al centesimo con la valutazione finale del perito assicurativo (doc. C), la cui fedefacenza e congruità nessuno ha mai messo in dubbio”.