Su questo punto l'argomentazione del primo giudice non può ritenersi manifestamente errata. 7. Il primo giudice ha ritenuto non provata la tesi del convenuto per cui l'importo di fr. 1077.10 rivendicato dall'attrice per la fornitura di tre pneumatici non sarebbe dovuto, siccome già incluso nella fattura emessa per i lavori di riparazione del veicolo. Egli ha precisato che “da un lato, l'istruttoria non ha fatto emergere alcun elemento atto ad avallare la circostanza (l'unico, isolato accenno in tal senso essendo stato quello della madre, L__________, in sede testimoniale, insufficiente tuttavia per la sua unicità unita allo stretto legame di parentela con il convenuto).