Nulla muta il fatto che il reclamante sia stato convenuto in causa. Il ruolo processuale di parte convenuta non le concede infatti il diritto di assistere passivamente allo svolgimento della causa – senza premurarsi di allegare e sostanziare adeguatamente i propri argomenti (sentenza del Tribunale federale 4A_160/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5.3)