Ora, per fondare il proprio convincimento sui fatti, il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC), ossia deve effettuare una decisione di apprezzamento. In materia di apprezzamento delle prove e di accertamento dei fatti, il giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (sentenza del Tribunale