Secondo il reclamante il primo giudice, dopo avere escluso l'applicazione dell'art. 373 CO, avrebbe dovuto applicare l'art. 375 CO. Egli sostiene che la controparte non ha rispettato l'obbligo di informarlo del “considerevole sorpasso” del preventivo e non ha provveduto a chiedere il suo consenso a terminare i lavori di riparazione malgrado il superamento dei costi. a) Qualora il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto senza l'annuenza del committente, questi ne può chiedere la riduzione (art. 375 cpv. 1 e 2 CO), applicabile anche in caso di riparazione di autovetture (Chaix. op. cit., n. 28 ad art. 375).