Con decreto 20 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 19 ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 ottobre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 18 ottobre 2012 e sarebbe scaduto il 16 novembre 2012.