6710.40 oltre interessi del 5% dal 23 febbraio 2011, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 400.โ€“ e quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.โ€“ sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.โ€“ per ripetibili. D. Con reclamo 15 novembre 2012 il convenuto รจ insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 20 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo.