{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-56_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114988&nX40_KEY=4921756&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc031e91befc0e4982e80a4f6d1bef65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:23", "Checksum": "745b0a85ac1d12cbd77ad5db06e3a80b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.56\nRegesto:\nContratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio\n\n\nNella fattispecie L__________ ha per finire dichiarato che dopo una prima stima di fr. “8/10 000.– massimi” successivamente il responsabile della carrozzeria gli indicò una cifra di “circa fr. 12 000.–” per poi soggiungere che lo stesso gli “disse che avrebbe cercato di starci dentro nella somma di fr. 12 000.–” (deposizione del 2 luglio 2012, verbali pag. 2). F__________ e R__________, dal canto loro hanno riferito entrambi di un costo della riparazione di fr. 8/10 000.– (deposizioni del 2 luglio 2012, verbali pag. 4 e 5), ma tale stima è stata verosimilmente effettuata senza una visione completa della situazione, tant'è che per L__________ il responsabile della carrozzeria le disse che per una stima più precisa “doveva alzare l'auto sul ponte e smontarla” (loc. cit.). Ora, ci si può chiedere se effettivamente da tali testimonianze si possa desumere che le parti si sono riferite a un computo approssimativo ai sensi dell'art. 375 CO (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 375) o a una semplice stima sommaria dei costi non vincolante le parti (cfr. Chaix, op. cit., n. 7 segg. ad art. 374 CO). Sia come sia, si volesse anche ritenere che esse hanno pattuito un computo approssimativo, che impone accresciuti effetti giuridici, il reclamo non avrebbe in ogni caso esito diverso.\nc) Nella fattispecie, per tacere del fatto che il convenuto mai ha invocato davanti al Pretore una violazione dell'art. 375 cpv. 2 CO, un eventuale diritto a una proporzionata diminuzione della mercede sulla base dell'art. 375 cpv. 2 CO deve essere fatto valere, pena la perenzione, nel termine di un anno dal momento in cui il committente è venuto a conoscenza con sufficiente certezza del superamento eccessivo del preventivo (sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1). Ciò che non è stato il caso in concreto, l'interessato sapendo quanto meno già dal 19 agosto 2010, quando ha firmato la proposta di liquidazione del sinistro sottopostagli dalla N__________, del superamento del computo approssimativo (cfr. Chaix, op, cit., n. 38 ad art. 375). Contrariamente a quanto pare credere l'interessato, la causa in esame non è retta dal principio inquisitoria, bensì da quello attitatorio (cfr. art. 55 CPC). Ciò significa che il primo giudice era vincolato dalle richieste delle parti, alle quali incombeva l'onere di allegare – nei tempi e nei modi previsti dalla procedura – tutte le circostanze fattuali su cui si fondano le rispettive pretese, con l'indicazione delle prove atte a dimostrarle. Nulla muta il fatto che il reclamante sia stato convenuto in causa. Il ruolo processuale di parte convenuta non le concede infatti il diritto di assistere passivamente allo svolgimento della causa – senza premurarsi di allegare e sostanziare adeguatamente i propri argomenti (sentenza del Tribunale federale 4A_160/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5.3).\n6. Secondo il reclamante, la sottoscrizione della proposta di liquidazione del sinistro sottopostagli dalla N__________ è ininfluente per determinare la mercede dell'attrice, dato che si trattava di un accordo bilaterale con la compagnia d'assicurazioni “che non aveva in alcun modo a che fare con il rapporto diretto tra il committente e l'appaltatore, il cui punto focale era costituito dalla percentuale di regresso proposta.” Il fatto che egli abbia firmato questo documento “non comporta assolutamente l'accettazione della fattura della CO 1, proprio perché fino a quel momento il signor D__________ non si era ancora preso la briga di far avere una fattura al committente” ed egli “non avrebbe dunque potuto in quel momento riconoscere, ma nemmeno contestare l'ammontare della mercede dell'appalto, per la semplice quanto determinante ragione, che senza conoscerne il contenuto, con tutti i suoi dettagli, il convenuto mai avrebbe potuto contestarne (se del caso) l'ammontare.”\nIn concreto, è indubbio che RE 1 ha sottoscritto, il 19 agosto 2010, la dichiarazione d'indennità sottopostagli dalla sua compagnia d'assicurazioni (doc. 10 nel fascicolo richiami dalla N__________). Tale proposta prevedeva il versamento alla CO 1 di fr. 11 956.– sulla base di una fattura di fr. 16 990.– per la riparazione del veicolo e di fr. 590.– per il ricupero dello stesso, dedotta la franchigia di fr. 500.– e la percentuale del 30% per colpa grave di fr. 5124.–. A carico dell'assicurato rimanevano così fr. 5624.–, importo poi rivendicato dall'attrice. Ora, che al momento della sottoscrizione della proposta di liquidazione del sinistro la carrozzeria non avesse ancora trasmesso al convenuto le fatture emesse per le sue prestazioni è possibile. Sennonché, per tacere del fatto che al momento della firma del documento l'importo fatturato dalla carrozzeria figurava chiaramente sullo stesso, il reclamante ha però sottoscritto l'accordo senza riserva, né successivamente ha sollevato contestazioni al riguardo, tanto meno dopo avere ricevuto la fattura dell'attrice. Per di più, il Pretore aggiunto non ha determinato la mercede sulla scorta di tale documento giacché l'ammontare della fattura “coincide, al centesimo con la valutazione finale del perito assicurativo”. Su questo punto l'argomentazione del primo giudice non può ritenersi manifestamente errata."}