{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-07-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-56_2013-07-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114988&nX40_KEY=4921756&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc031e91befc0e4982e80a4f6d1bef65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.56"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.56"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:23", "Checksum": "745b0a85ac1d12cbd77ad5db06e3a80b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.07.2013 16.2012.56\nRegesto:\nContratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano 31 luglio 2013/sdb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 15 novembre 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 15 ottobre 2012 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.326 (contratto di appalto) promossa con petizione 5 ottobre 2011 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 28 aprile 2010 RE 1 è stato coinvolto in un incidente stradale che ha per finire comportato il danneggiamento della parte anteriore e laterale destra della sua automobile. Il 27 luglio 2010 la CO 1, incaricata del recupero e della riparazione del veicolo, si è rivolta alla N__________, assicuratore casco del veicolo, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 17 580. – (fr. 590.– per il trasporto della vettura in officina e fr. 16 990.30 per la riparazione). Il 30 agosto 2010 la compagnia d'assicurazioni ha versato a fr. 11 956.–, lasciando a carico dell'assicurato, ritenuto responsabile per colpa grave dell'accaduto a causa del superamento della soglia di alcolemia massima consentita, la franchigia di fr. 500.– e fr. 5124.– (30% di [fr. 17 580.- – fr. 500.-]). Il 7 settembre 2010 CO 1 ha chiesto a RE 1 il pagamento dello scoperto di fr. 5624.30, mentre il 16 settembre 2010 essa gli ha inviato una fattura di fr. 1077.10 per la fornitura e il montaggio di tre pneumatici. Visto il mancato pagamento di fr. 6701.40 la CO 1 ha fatto notificare il 31 marzo 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 6701.40 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2010, così come il rimborso delle spese esecutive di fr. 70.– e di quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.–. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è rimasto silente. All'udienza del 17 gennaio 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. In un memoriale conclusivo dell’11 luglio 2012 l'attrice ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto non ha presentato un allegato conclusivo.\nC. Statuendo il 15 ottobre 2012, il Pretore aggiunto, in accoglimento della petizione, ha obbligato RE 1 a versare all'attrice fr. 6710.40 oltre interessi del 5% dal 23 febbraio 2011, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr. 400.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.\nD. Con reclamo 15 novembre 2012 il convenuto è insorto contro il predetto giudizio, postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con decreto 20 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 19 ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 ottobre 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 18 ottobre 2012 e sarebbe scaduto il 16 novembre 2012. Introdotto il 15 novembre 2012 (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8)."}