–, ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento; che quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di indennità al convenuto al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è respinto. 2.