3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op. cit., art. 95 pag 387), che nella fattispecie il convenuto ha presentato un allegato scritto di osservazioni e ha presenziato a un'udienza; che in circostanze del genere assegnando al convenuto un'indennità di fr. 100.–, ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento; che quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto; che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.