In concreto l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata. Ciò posto, riconoscendo un'indennità di fr. 1120.– il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento. Su questo punto il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va riformata nel senso che all'attore nulla viene riconosciuto. 7. Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e vanno poste per due terzi a carico del reclamante e per il resto a carico dell'opponente.