Ciò posto il reclamo, su questo punto, deve essere respinto. 6. Relativamente al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone che esercitano un'attività indipendente. Resta il fatto che il dispendio di tempo deve essere notevole, ovvero superiore a quanto normalmente prevedibile da ciascuno per la tutela delle proprie questioni personali. In concreto l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata.