– a RE 1 (doc. 2). Ora, sulla base di tali elementi il primo giudice, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che il materiale fornito all'attore dalla ditta P__________ il 10 giungo 2011 “per il cantiere C__________” fosse destinato alla realizzazione di un'opera per il convenuto sui monti di G__________, tanto più che quest'ultimo non contesta di avere personalmente pagato l'elitrasporto del beton a C__________ effettuato lo stesso giorno da parte di H__________. Ne discende che la valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace non può dirsi manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.