Nel merito il giudice di pace ha accertato il credito dell'artigiano poiché il “convenuto non ha pagato una fattura, anticipata dall'attore, per la fornitura di materiale al cantiere sulla proprietà del convenuto come da documentazione prodotta” per poi soggiungere che il convenuto aveva negato il debito “limitandosi a ribadire, in contraddizione con la dichiarazione su fattura della H__________, (7 marzo 2012) di non avere contratti d'opera con l'attore: se così fosse non avrebbe nemmeno dovuto pagare la fattura dell'H__________” ed epilogare che “non è verosimile che per eseguire lavori edili l'artigiano non si procuri il materiale necessario: