Considerando in diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione” era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli art. 80 LEF e 252 segg. CPC previsti per la procedura sommaria. Egli ha altresì dapprima respinto in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo, salvo poi condannare lo stesso al pagamento di fr. 2144.40 oltre accessori e fr.