– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 1120.–. D. Con reclamo 2 novembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la propria competenza territoriale e avendo accolto le pretese dell'istante ancorché non comprovate. Nelle sue osservazione 4 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: