– quale “indennizzo per quattro mezze giornate di lavoro perse”, di fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione, di fr. 73.– per le spese esecutive oltre ad un importo non quantificato per l'invio di 5 raccomandate. Con risposta 27 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sussistenza di un contratto con l'attore. All'udienza dell'8 ottobre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito le proprie domande.