{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-52_2013-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114792&nX40_KEY=4921762&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc24fcc117d39947784de7bebeb5b91f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.05.2013 16.2012.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:15:39", "Checksum": "3a617ce2e9366b2d38e4cd6633e25301", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.05.2013 16.2012.52\nRegesto:\nContratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza\n\n\nun'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. A torto. Ora, è vero che contrariamente a quanto indicato dal primo giudice la sua competenza non è data perché si tratta di un'azione di carattere reale ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a CPC (casistica in: Haldy, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29). Resta il fatto che l'attore ha promosso un'azione di natura contrattuale e secondo l'art. 31 CPC il giudice competente è quello generale al domicilio o alla sede della parte convenuta e quello del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica. In concreto, nell'ambito di un contratto di appalto, quale quello sul quale l'attore basa la sua pretesa, il luogo in cui la prestazione caratteristica deve essere eseguita è quello in cui l'appaltatore deve compiere la sua opera (cfr. Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 31). E questa si trova nel Comune di Gambarogno, donde la competenza del giudice adito.\n4. Nel merito il giudice di pace ha accertato il credito dell'artigiano poiché il “convenuto non ha pagato una fattura, anticipata dall'attore, per la fornitura di materiale al cantiere sulla proprietà del convenuto come da documentazione prodotta” per poi soggiungere che il convenuto aveva negato il debito “limitandosi a ribadire, in contraddizione con la dichiarazione su fattura della H__________, (7 marzo 2012) di non avere contratti d'opera con l'attore: se così fosse non avrebbe nemmeno dovuto pagare la fattura dell'H__________” ed epilogare che “non è verosimile che per eseguire lavori edili l'artigiano non si procuri il materiale necessario: è prassi abbastanza comune, soprattutto per piccoli e medi lavori, che l'artigiano ordini materiale e ne paghi la fattura, chiedendo poi in seguito il rimborso, unitamente al pagamento della propria prestazione, al mandante”.\nIl reclamante contesta tali conclusioni ribadendo di avere contestato interamente il credito dell'attore al quale rimprovera di non avere provato il suo credito come gli impone l'art. 8 CC e segnatamente di non avere presentato alcun contratto, alcun bollettino di lavoro a regia firmato e nemmeno alcuna prova a riguardo che potesse dimostrare le pretese da lui fatte valere.\n5. In concreto, è vero che l'attore non ha presentato alcun contratto d'appalto né bollettini di lavoro. Resta il fatto che la conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Quanto ai bollettini di regia, essi servono a dimostrare il lavoro svolto dall'artigiano (Gauch, op. cit., pag. 412 n. 1019. segg.), ma in concreto l'attore non chiede il pagamento delle sue prestazioni, ma la rifusione di quanto pagato per l'acquisto del materiale necessario per il compimento dell'opera. E ciò configura un contratto di fornitura di un'opera che soggiace anch'esso alle norme sul contratto d'appalto (Gauch, op. cit., pag. 31 n. 82).\nRelativamente alle prove presentate dall'istante, agli atti figurano una nota di credito e una fattura emesse dalla ditta P__________ per dei trasporti effettuati il 10 giugno 2011 con delle autobetoniere per il “cantiere C__________” (doc. 1 ). Lo stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato del beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1 (doc. 2). Ora, sulla base di tali elementi il primo giudice, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere che il materiale fornito all'attore dalla ditta P__________ il 10 giungo 2011 “per il cantiere C__________” fosse destinato alla realizzazione di un'opera per il convenuto sui monti di G__________, tanto più che quest'ultimo non contesta di avere personalmente pagato l'elitrasporto del beton a C__________ effettuato lo stesso giorno da parte di H__________. Ne discende che la valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace non può dirsi manifestamente errato. Ciò posto il reclamo, su questo punto, deve essere respinto.\n6. Relativamente al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone che esercitano un'attività indipendente. Resta il fatto che il dispendio di tempo deve essere notevole, ovvero superiore a quanto normalmente prevedibile da ciascuno per la tutela delle proprie questioni personali. In concreto l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata. Ciò posto, riconoscendo un'indennità di fr. 1120.– il Giudice di pace ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento. Su questo punto il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va riformata nel senso che all'attore nulla viene riconosciuto."}