{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-52_2013-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=114792&nX40_KEY=4921762&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cc24fcc117d39947784de7bebeb5b91f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.05.2013 16.2012.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:15:39", "Checksum": "3a617ce2e9366b2d38e4cd6633e25301", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 23.05.2013 16.2012.52\nRegesto:\nContratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo 2 novembre 2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 19 ottobre 2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 4/ORD/12 (contratto d'appalto) promossa con istanza 20 giugno 2012 da |\n|\n|\n|\nCO 1 ;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 22 giugno 2011 la ditta P__________ ha fatturato a CO 1 l'importo di fr. 2144.40 per il trasporto di materiale effettuato il 10 giugno 2011 con delle autobetoniere per il “cantiere C__________” (sui monti di G__________). Lo stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1. CO 1, saldata la fattura della ditta P__________ per fr. 2144.40, ne ha chiesto il rimborso a RE 1, senza esito. Preso atto del mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare al medesimo il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ per l'incasso di fr. 2144.40 oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2011, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno l'autorizzazione ad agire, il 20 giugno 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2144.40 oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2011, il rigetto dell'opposizione interposta al menzionato PE, così come il pagamento di fr. 1120.– quale “indennizzo per quattro mezze giornate di lavoro perse”, di fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione, di fr. 73.– per le spese esecutive oltre ad un importo non quantificato per l'invio di 5 raccomandate.\nCon risposta 27 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sussistenza di un contratto con l'attore. All'udienza dell'8 ottobre 2012, l'attore, unico comparente, ha ribadito le proprie domande.\nC. Statuendo il 19 ottobre 2012 il Giudice di pace, accertata la sua competenza territoriale e ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, ha accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 2144.40, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e di fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 1120.–.\nD. Con reclamo 2 novembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la propria competenza territoriale e avendo accolto le pretese dell'istante ancorché non comprovate. Nelle sue osservazione 4 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione” era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli art. 80 LEF e 252 segg. CPC previsti per la procedura sommaria. Egli ha altresì dapprima respinto in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al noto precetto esecutivo, salvo poi condannare lo stesso al pagamento di fr. 2144.40 oltre accessori e fr. 160.– per la tassa di conciliazione e indicare quale rimedio giuridico il reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Tale agire denota però un certa confusione giacché CO 1 non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione, ma un'azione creditoria tendente all'accertamento del suo credito e alla condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma di denaro. Solo dopo avere accertato il credito dell'istante il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione.\nPer di più, trattandosi di una lite con un valore inferiore a fr.\n30 000.– la procedura applicabile è quella semplificata (art. 243 segg. CPC), in esito alla quale la decisione del Giudice di pace è impugnabile con reclamo entro trenta giorni alla Camera civile dei reclami (art. 321 cpv. 1 CPC). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto il 2 novembre 2012 è tempestivo. Esperito contro una decisione inappellabile (inferiore a fr. 10 000.–), competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 LOG).\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso"}