Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, hanno diritto a un'equa indennità. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono a carico dei reclamanti, che rifonderanno in solido alla controparte un'indennità di fr. 100.. 3. Notificazione a: | | – avv.; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.