7. I reclamanti ritengono che il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto acconsentire all'RA 1 di rappresentare contemporaneamente i precedenti conduttori e i subentranti, poiché ciò comporterebbe un conflitto di interessi. Quale sia tale conflitto d'interesse non è invero dato di capire, né quali conseguenze i reclamanti vorrebbero trarre dalla contestazione. La questione non merita ulteriore disamina. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto. 8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.