ragioni detti accertamenti siano manifestamente inesatti e quindi arbitrari o violino altrimenti il diritto. Ciò non basta per sostanziare una censura d'arbitrio. Per di più, anche ammettendo che la dichiarazione di subingresso del 29 ottobre 2010 costituiva un serio e concreto indizio sulla ripresa del contratto di locazione, la disponibilità dei nuovi inquilini presupponeva però il mantenimento delle medesime condizioni di pigione e di stato. Ciò che non era però certo giacché alla riunione del 3 novembre 2010 gli stessi locatori, consci del fatto che per i nuovi inquilini la pigione mensile – spese accessorie comprese – non doveva superare fr.