Ora, i reclamanti asseriscono che “al momento del rilascio dell'annotazione di conferma di liberatoria 08.11.2010”, “avevano seri e concreti indizi dell'esistenza di un contratto di subingresso già perfezionato e che una revoca della dichiarazione 29.10.20, ossia un rifiuto di riprendere alle stesse condizione [il contratto di locazione], non potesse validamente intervenire da parte B__________ - A__________”. Così argomentando, tuttavia, i reclamanti si limitano a contrapporre la loro versione senza tuttavia recare elementi pertinenti atti a sconfessare quella del primo giudice, come fossero davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione, omettendo però di dimostrare per quali