Tale circostanza configura un accertamento di fatto, che può essere rivisto da questa Camera solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Ora, i reclamanti asseriscono che “al momento del rilascio dell'annotazione di conferma di liberatoria 08.11.2010”, “avevano seri e concreti indizi dell'esistenza di un contratto di subingresso già perfezionato e che una revoca della dichiarazione 29.10.20, ossia un rifiuto di riprendere alle stesse condizione [il contratto di locazione], non potesse validamente intervenire da parte B__________ - A__________”.