1 cifra 4 CO). Considerando che l'errore si definisce come una falsa rappresentazione della realtà, è tuttavia sottinteso che la presenza di dubbi a proposito dei fatti che sono alla base del consenso non può che escludere l'errore; chi è consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso, viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (Schmidlin in: Berner Kommentar, Berna 2013, n.15 ad art. 23/24; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Principes généraux, Vol. I, Ginevra 1991, pag. 155; SJ 1974 587; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 178, n. 794; II CCA, sentenza inc.