I reclamanti ripropongono anche l'eccezione dell'annullabilità della “liberatoria” dell'8 novembre 2010 a seguito di errore essenziale (art. 23 CO). A loro dire, qualora si dovesse ritenere che __________ B__________ e __________ A__________ non siano subentrati nel contratto di locazione, la citata dichiarazione con la quale hanno acconsentito alla disdetta anticipata della locazione e liberato i conduttori uscenti dai loro obblighi, sarebbe viziata, perché essi avrebbero avuto “nel mirino una determinata situazione (esistenza di un valido contratto di subingresso 29.10.2010 che obbligava B__________ - A__________ a riprendere il contratto CO 1, liberazione CO 1 già intervenuta ex lege,