Resta il fatto che nel citato atto, steso da un avvocato, nulla viene espresso al riguardo. Né dal fascicolo processuale emerge una prova, che incombeva ai convenuti, sulla comune pattuizione foss'anche tacita di una tale condizione. Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi. 6. I reclamanti ripropongono anche l'eccezione dell'annullabilità della “liberatoria” dell'8 novembre 2010 a seguito di errore essenziale (art. 23 CO).