I reclamanti ribadiscono che “la conferma di liberatoria RE 1 08.11.2010 è a ogni caso avvenuta alla chiara condizione risolutoria (anche se non annotata expressis verbis) che ci fosse un valido contratto di subingresso”. a) Un contratto può essere sottoposto a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (art. 154 cpv. 1 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5a edizione, pag. 203 n. 905). Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (art. 154 cpv.