Essi ripropongono così le medesime argomentazioni fatte valere nelle loro osservazioni del 9 novembre 2011, nel complemento del 18 novembre 2011 e ribadite nel memoriale conclusivo del 13 luglio 2012. In sostanza, a loro dire, con il subingresso nel contratto di locazione, “tutti i crediti e debiti (v. art. 164 CO) sono stati trasferiti al subentrante e quindi anche il contratto di pegno con la banca e il relativo obbligo di mantenere in essere lo stesso”. Solo __________ B__________ e __________ A__________ sarebbero pertanto legittimati a chiedere lo svincolo del noto deposito di garanzia.