Il Pretore aggiunto ha stabilito che i locatori sebbene disponevano dopo l'incontro del 3 novembre 2010 con i signori B__________ – A__________ “degli elementi per potere considerare che i subentranti proposti avrebbero potuto anche non subentrare nella locazione e, quindi, per poter mantenere i coniugi CO 1 vincolati contrattualmente”, “hanno comunque deciso l'8 novembre 2010 di liberare dai loro obblighi contrattuali i coniugi CO 1 a partire dal 1° gennaio 2011, scrivendo loro in tal senso e riservandosi esclusivamente “il verbale di consegna”, ovvero eventuali danni riscontrati nell'ente locato”. Così facendo, a suo parere, i locatori hanno rinunciato alla garanzia prevista in loro