{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-51_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120548&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0844083482eb3719768333b132f9fc98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione: liberazione della garanzia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:36", "Checksum": "d95fa5869ccc0cbdf7cc8600280f664e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51\nRegesto:\nContratto di locazione: liberazione della garanzia\n\n\nOra, i reclamanti asseriscono che “al momento del rilascio dell'annotazione di conferma di liberatoria 08.11.2010”, “avevano seri e concreti indizi dell'esistenza di un contratto di subingresso già perfezionato e che una revoca della dichiarazione 29.10.20, ossia un rifiuto di riprendere alle stesse condizione [il contratto di locazione], non potesse validamente intervenire da parte B__________ - A__________”. Così argomentando, tuttavia, i reclamanti si limitano a contrapporre la loro versione senza tuttavia recare elementi pertinenti atti a sconfessare quella del primo giudice, come fossero davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione, omettendo però di dimostrare per quali ragioni detti accertamenti siano manifestamente inesatti e quindi arbitrari o violino altrimenti il diritto. Ciò non basta per sostanziare una censura d'arbitrio.\nPer di più, anche ammettendo che la dichiarazione di subingresso del 29 ottobre 2010 costituiva un serio e concreto indizio sulla ripresa del contratto di locazione, la disponibilità dei nuovi inquilini presupponeva però il mantenimento delle medesime condizioni di pigione e di stato. Ciò che non era però certo giacché alla riunione del 3 novembre 2010 gli stessi locatori, consci del fatto che per i nuovi inquilini la pigione mensile – spese accessorie comprese – non doveva superare fr. 1600.–, avevano ventilato una modifica contrattuale su un punto importante del contratto quale l'aumento dell'acconto spese accessorie (doc. 5). Tenuto conto che solo dopo avere liberato i precedenti inquilini dal contratto di locazione, i reclamanti hanno comunicato a quelli interessati al subingresso “l'importo dell'acconto realistico”, ciò che comportava per finire un aumento della pigione, la conclusione del Pretore, secondo cui i locatori disponevano di elementi per poter considerare che i subentranti proposti avrebbero potuto anche non subentrare nella locazione, non appare manifestamente errata, ovvero insostenibile. Una volta ancora il memoriale si dimostra perciò senza possibilità di buon esito.\n7. I reclamanti ritengono che il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto acconsentire all'RA 1 di rappresentare contemporaneamente i precedenti conduttori e i subentranti, poiché ciò comporterebbe un conflitto di interessi. Quale sia tale conflitto d'interesse non è invero dato di capire, né quali conseguenze i reclamanti vorrebbero trarre dalla contestazione. La questione non merita ulteriore disamina. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.\n8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, hanno diritto a un'equa indennità.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 250.– sono a carico dei reclamanti, che rifonderanno in solido alla controparte un'indennità di fr. 100..\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}