{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2012-51_2014-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120548&nX40_KEY=4921720&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0844083482eb3719768333b132f9fc98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2012.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di locazione: liberazione della garanzia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:38:36", "Checksum": "d95fa5869ccc0cbdf7cc8600280f664e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.02.2014 16.2012.51\nRegesto:\nContratto di locazione: liberazione della garanzia\n\n\nb) Ora, è vero che il Pretore non si è espressamente diffuso sulla legittimazione attiva degli attori. Resta il fatto che egli ha però stabilito come __________ B__________ e __________ A__________ non avessero alcun obbligo di riprendere la locazione e non fossero così subentrati nel contratto di locazione 24 maggio 2002. Tale accertamento è stato confermato con decisione del 9 settembre 2013 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello (inc. 12.2012.188, consid. 4 e 5). Ne discende che fondandosi sulla fallace premessa dell'esistenza di un contratto che obbligava __________ B__________ e __________ A__________ a riprendere il contratto di locazione, la contestazione dei reclamanti si rivela destituita di fondamento.\n5. I reclamanti ribadiscono che “la conferma di liberatoria RE 1 08.11.2010 è a ogni caso avvenuta alla chiara condizione risolutoria (anche se non annotata expressis verbis) che ci fosse un valido contratto di subingresso”.\na) Un contratto può essere sottoposto a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (art. 154 cpv. 1 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5a edizione, pag. 203 n. 905). Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (art. 154 cpv. 2 CO). Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale. Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (Tercier/Pichonnaz, op. cit., pag. 203 n. 907). Costituendo una modalità dell'obbligazione, la condizione dev'essere contrattualmente pattuita, vale a dire deve formare l'oggetto di una comune e reciproca manifestazione di volontà (DTF 96 II 125, consid. 2). La condizione può essere espressa o tacita. L'onere della prova (art. 8 CC) spetta a chi se ne prevale (Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 852).\nb) In concreto, è vero che al riguardo il primo giudice non si è pronunciato. Resta il fatto che nel citato atto, steso da un avvocato, nulla viene espresso al riguardo. Né dal fascicolo processuale emerge una prova, che incombeva ai convenuti, sulla comune pattuizione foss'anche tacita di una tale condizione. Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.\n6. I reclamanti ripropongono anche l'eccezione dell'annullabilità della “liberatoria” dell'8 novembre 2010 a seguito di errore essenziale (art. 23 CO). A loro dire, qualora si dovesse ritenere che __________ B__________ e __________ A__________ non siano subentrati nel contratto di locazione, la citata dichiarazione con la quale hanno acconsentito alla disdetta anticipata della locazione e liberato i conduttori uscenti dai loro obblighi, sarebbe viziata, perché essi avrebbero avuto “nel mirino una determinata situazione (esistenza di un valido contratto di subingresso 29.10.2010 che obbligava B__________ - A__________ a riprendere il contratto CO 1, liberazione CO 1 già intervenuta ex lege, revoca non possibile della dichiarazione senza consenso CO 1, contratto di subingresso non viziato, ecc)” che essi consideravano “come un essenziale elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti di affari (art. 23 e segg. CO)”.\na) Per l'art. 23 CO, un contratto non obbliga chi vi è stato indotto per errore essenziale, in particolare quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO). Considerando che l'errore si definisce come una falsa rappresentazione della realtà, è tuttavia sottinteso che la presenza di dubbi a proposito dei fatti che sono alla base del consenso non può che escludere l'errore; chi è consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso, viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (Schmidlin in: Berner Kommentar, Berna 2013, n.15 ad art. 23/24; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Principes généraux, Vol. I, Ginevra 1991, pag. 155; SJ 1974 587; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 178, n. 794; II CCA, sentenza inc. 12.1999.164 del 3 dicembre 1999 consid. 8).\nb) Il Pretore aggiunto non si è invero espresso sull'esistenza di un errore essenziale, limitandosi a constatare che dopo il colloquio del 3 novembre 2010 con __________ B__________ e __________ A__________ i locatori disponevano “degli elementi per poter considerare che i subentranti proposti avrebbero potuto anche non subentrare nella locazione e quindi, per poter mantenere i coniugi Iacomini vincolati contrattualmente”. Tale circostanza configura un accertamento di fatto, che può essere rivisto da questa Camera solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio."}